Statuto

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ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE
Sabato 18 aprile 2014 a Pienza in Piazza Pio II, è costituita l’associazione culturale senza fini di lucro denominata “Centro Studi Mario Luzi La Barca”. La sede legale è in Pienza (SI), Via San Carlo n. 1. Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze anche in comuni e località diverse, in Italia ed all’estero. L’Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 – CARATTERI E SCOPI
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. L’Associazione dedicata all’opera ed alla persona del Poeta Mario Luzi ha lo scopo di:

  • ampliare la conoscenza dell’opera e della persona del Poeta Mario Luzi e in genere della cultura, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti, operatori sociali, nel culturale in genere e della poesia, in particolare affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura, la poesia e l’opera e la persona del Poeta Mario Luzi come un bene per la persona ed un valore sociale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • porsi come punto di riferimento per promuovere e favorire la diffusione della cultura e dell’opera e della persona del Poeta Mario Luzi attraverso la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità cittadina, provinciale, regionale e nazionale.

ART. 3 – ATTIVITÀ
Per il raggiungimento delle finalità l’Associazione potrà anche, in collaborazione con altri Enti pubblici o privati:

  • promuovere ed organizzare annualmente eventi in memoria del Poeta quali: rassegne, concerti, mostre, conferenze e dibattiti a livello nazionale e/o internazionale;
  • promuovere ed organizzare ricerche e recuperi del patrimonio storico internazionale letterario riferibile a vario titolo alla vita ed all’opera del Poeta e di tutti coloro che abbiano a vario titolo avuto con lo stesso rapporti di carattere culturale o letterario;
  • promuovere la completa archiviazione del fondo librario donato da Mario Luzi al Comune di Pienza e da questo Ente assegnato al Centro Studi La Barca, garantendone da custodia e per tutti’ coloro che ne facciano richiesta;
  • svolgere ogni altra attività rispondente, per affinità e scopi alle predette finalità;
  • per l’espletamento delle proprie attività l’Associazione potrà richiedere o ricevere sovvenzioni, contributi, donazioni, lasciti da Enti pubblici o privati o da associazioni, potrà collaborare con i soggetti di cui sopra anche attraverso la costituzione di comitati e consorzi al fine di accedere a contributi e finanziamenti.

ART. 4 – SOCI
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani e stranieri, nonché enti pubblici e privati. L’ammissione dei soci ordinari e deliberata dal Consiglio direttivo. L’Associazione si avvale delle seguenti categorie di soci:

  • soci fondatori: firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione, hanno diritto al voto in assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali purché in regola con il pagamento delle quote associative annuali;
  • soci ordinari: sono soci ordinari quei cittadini o enti, italiani o stranieri, che ne facciano domanda e che versino quote associative annuali. Essi partecipano alle attività culturali, artistiche o sociali direttamente organizzate dall’associazione. Hanno, altresì il diritto di partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto attivo e passivo e possono essere eletti alle cariche sociali purché in regola con il pagamento delle quote associative annuali.
  • soci onorari: sono soci onorari, nominati con delibera unanime del Consiglio direttivo, quelle personalità del mondo scientifico, artistico e culturale che hanno contribuito direttamente o indirettamente al perseguimento degli scopi associativi o che per il loro ruolo nel mondo della scienza, dell’arte o della cultura possono dare lustro all’Associazione. Non sono tenuti a versare alcuna quota, tranne che per contribuzione volontaria, e possono partecipare, tramite loro rappresentanti, alla assemblea senza diritto di voto, né attivo né passivo.
  • soci istituzionali: sono soci istituzionali gli Enti pubblici quali, a titolo esemplificativo, Comuni, Province, Università, Fondazioni culturali e letterarie, che chiedono di aderire. Non sono tenuti a versare alcuna quota, tranne che per contribuzione volontaria, e possono partecipare, tramite loro rappresentanti, alla assemblea senza diritto di voto né attivo né passivo.

I soci possono appartenere a più di una delle categorie previste dal presente statuto.

ART. 5 – DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i soci al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni degli organi statutari. I soci fondatori e i soci onorari sono tenuti al pagamento ella quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio Direttivo dell’Associazione. Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 (tre) mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale e associato.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio viene meno per uno dei seguenti motivi:

  • dimissione volontaria per i soci di qualunque categoria;
  • per i soci fondatori ed ordinari, mancato versamento della quota associativa entro il mese di giugno di ogni anno solare salvo quanto previsto dal comma b dell’art. 4 del presente statuto;
  • esclusione per motivi disciplinari con delibera motivata del Consiglio direttivo.

ART. 7 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’Associazione e costituito da:

  • quote associative;
  • contributi dei soci;
  • oblazioni e liberalità di terzi;
  • donazioni eredità e legati;
  • proventi derivanti dalle attività promosse per scopi sociali;
  • contributi privati nonché pubblici erogati a favore delle attività dell’Associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, ecc., sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuaria dell’Associazione. Le sopra menzionate risorse sono esclusivamente impiegate per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o dallo statuto.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Comitato scientifico;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Revisore.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 9 – L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è l’organo sociale dell’Associazione. Hanno il diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascuno dei suddetti soci, purché munito di delega scritta, può rappresentare uno fino ad un massimo di 1 socio.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente in prima e in seconda convocazione, almeno una volta all’anno tramite avviso che andrà affisso presso la sede sociale quindici giorni prima della data prevista per la prima convocazione o inviato via mail o PEC e affisso presso l’albo pretorio del comune di Pienza.
L’Assemblea può essere convocata in forma straordinaria per decisione del Presidente o del Consiglio direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei fsoci ordinari e fondatori.
Sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci ordinari. In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci aventi diritto.
Le deliberazioni prese in Conformità della Legge o dello Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

  • discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle relazioni del Consiglio direttivo o della Presidenza. Il bilancio preventivo si riferisce a quelle somme che si prevede obbligatorio riscuotere e quelle che si prevede doveri pagare nel corso dell’anno finanziario;
  • eleggere i membri del Consiglio direttivo;
  • deliberare sulle direttive di ordine generale e sulla programmazione dell’attività associativa;
  • provvedere al rinnovo del Consiglio direttivo ogni tre anni;
  • deliberare eventuali regolamenti in conformità alla legge ed allo Statuto.

L’Assemblea straordinaria e regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e dei soci ordinari; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto presenti.
Compiti dell’Assemblea straordinaria sono:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario qualora sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

ART. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è costituito da un numero minimo di cinque e massimo di nove membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea ordinaria tra i soci aventi diritto. Tutte le cariche sono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni o comunque fino all’insediamento di quello successivo eletto. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso o decadenza o di altro impedimento dei suoi membri, subentra il primo dei non eletti.
In mancanza di quest’ultimo, il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione, da sottoporre alla ratifica della successiva Assemblea ordinaria. I membri del Consiglio non riceveranno alcun compenso per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenuto. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente o quando lo richiedano i componenti. Per ogni seduta del Consiglio direttivo andrà stilato il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario redattore e viene conservato in un apposito “Libro verbali nel Consiglio Direttivo”.

Compiti del Consiglio direttivo sono:

  • nominare il Presidente tra i suoi membri;
  • nominare il comitato scientifico;
  • deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
  • procedere periodicamente alla revisione degli elenchi dei soci;
  • stabilire le quote associative annuali (valide per anno solare).

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. Il Consiglio direttivo potrà deliberare con un numero di consiglieri pari alla metà a maggioranza semplice dei presenti per alzata di mano, in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

ART. 11 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque membri stabili indicati dal Consiglio Direttivo al momento del suo insediamento oltre ad altri che per la peculiarità degli eventi saranno all’uopo indicati sempre dal Consiglio Direttivo. Al momento del suo insediamento il Comitato nominerà un presidente che parteciperà al Consiglio Direttivo senza diritto di i voto. Il Comitato avrà il compito di promuovere attività od eventi culturali, fornire al Consiglio Direttivo indicazioni, pareri e proposte finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 12 – IL PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – TESORIERE – SEGRETARIO
Il Presidente ed il vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni; in caso di dimissioni o impedimento grave il vicepresidente sostituisce il Presidente fino al rinnovo delle cariche sociali.
La carica è gratuita.
Il Consiglio, su indicazione del Presidente, nomina un Segretario ed un Tesoriere dell’Associazione tra i membri del Consiglio stesso.
Il 
Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta con potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali, che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare al Vice Presidente o ai consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 13 – RAPPORTI TRA IL COMUNE DI PIENZA E L’ASSOCIAZIONE
l’Associazione collaborerà assieme al Comune di Pienza per il mantenimento del fondo donato da Mario Luzi attraverso la custodia, la verifica e la completa archiviazione dei documenti, libri ed altro appartenuti al Poeta e donati all’Amministrazione Comunale.
Compatibilmente con le normative vigenti e con apposita convenzione, il Comune di Pienza affiderà all’Associazione il patrimonio librario ricevuto in donazione da Mario Luzi oltre ai locali nei quali lo stesso attualmente si trova; l’Associazione si impegna a garantire la custodia dei libri e la manutenzione ordinaria dei locali.
L’Associazione garantirà almeno un evento culturale ogni anno nei mesi di Febbraio o Ottobre da dedicare al Poeta scomparso ed a tale riguardo l’Amministrazione Comunale consentirà la gratuita fruibilità dei locali contribuendo ai costi dell’iniziativa secondo le possibilità ed una stretta collaborazione con enti scolastici di I (primo) e II (secondo) grado presenti nel Comune di Pienza, oltre agli istituti superiori per ampliare la conoscenza delle opere del Poeta.

ART. 14 – BILANCIO
L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il bilancio sottoposto dal Consiglio direttivo all’Assemblea per l’approvazione entro e non oltre il 30 (trenta) aprile di ciascun anno ed è accompagnato dalla relazione del Consiglio medesimo.
È vietata la distribuzione tra i soci, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale, per tutta la durata della vita dell’associazione medesima.

ART. 15 – REVISORE
L’assemblea generale nomina ogni tre anni un revisore dei conti.
Il revisore dei conti cura il controllo delle spese, sorveglia la gestione amministrativa dell’Associazione e ne riferisce all’assemblea.

ART. 16 – SCIOGLIMENTO
L’Associazione può sciogliersi per raggiungimento dello scopo o per impossibilità del suo conseguimento o per insufficienza delle disponibilità finanziarie o per volontà dell’Assemblea. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio associativo sarà liquidato e sarà estinta ogni passività; successivamente, l’eventuale rimanenza sarà devoluta per finalità di pubblica utilità (beneficenza e/o contributi ad enti e associazioni senza fini di lucro) . Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 17 – REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di finanziamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo o del Comitato Scientifico ed approvate dall’Assemblea.

ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

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